Il “bonus canoni locazione”, spettante alle imprese / lavoratori autonomi in base all’art. 28, DL n. 34/2020, può essere utilizzato in compenSazione nel mod. F24 in presenza di debiti per imposte erariali scadute di importo superiore a € 1.500?
Il credito d’imposta ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” riferito ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto a imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali, come stabilito dal comma 6 del citato art. 28 può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei relativi canoni di locazione.
Relativamente ad eventuali limitazioni alla compensazione del credito d’imposta in esame, non avendo il Legislatore previsto espressamente alcuna disposizione in merito alla non operatività del divieto disposto dall’art. 31, DL n. 78/2010, si deve ritenere che detta preclusione trovi applicazione. Per effetto di tale divieto non è possibile compensare i crediti relativi ad imposte erariali di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a € 1.500 iscritti a ruolo per imposte erariali / relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Il contribuente può comunque utilizzare il bonus in esame per il pagamento dei predetti debiti erariali come previsto dal DM 10.2.2020. A tal fine va utilizzato il mod. F24 Accise riportando, con riferimento alle somme da “pagare”, l’apposito codice tributo “RUOL”.
Merita evidenziare che il comma 3 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevede espressamente la non operatività del divieto di compensazione dei crediti erariali di cui al citato art. 31 con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura / cessione della nuova detrazione del 110%.