SUPERBONUS 110%

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29 Gennaio 2021

Il Superbonus e? un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico c.d. Sismabonus e di riqualificazione energetica degli edifici c.d. Ecobonus.

Tra le novita? introdotte, e? prevista la possibilita?, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione puo? essere disposta in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attivita? di lavoro autonomo o d’impresa, societa? ed enti), di istituti di credito e intermediari finanziari.

IN COSA CONSISTE

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda ed e? concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi. In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unita? immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o piu? accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonche? sulle singole unita? immobiliari.

CUMULABILITA? CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni gia? previste in materia di riqualificazione energetica. Infatti:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, e? prevista la detrazione dal 50% al 85% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
  • per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, e? prevista una detrazione pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
  • per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle previste dal Superbonus, la detrazione e? pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potra? avvalersi di una sola delle gia? menzionate agevolazioni. Qualora, invece, si realizzino piu? interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potra? usufruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.

CHI PUO? USUFRUIRNE

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

In particolare, il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: condomi?ni; persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attivita? di impresa, arti e professioni); Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprieta? indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e societa? sportive dilettantistiche e soggetti Ires se partecipano alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

INTERVENTI AGEVOLABILI Interventi principali o trainanti:

  1. Interventi di isolamento termico sugli involucri con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita? immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu? accessi autonomi dall’esterno.

    Spesa massima:

    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unita? immobiliari funzionalmente indipendenti;
    • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita? immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unita? immobiliari;
    • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita? immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da piu? di otto unita? immobiliari.
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

Spesa massima:

  • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita? immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unita? immobiliari;
  • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unita? immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da piu? di otto unita? immobiliari.

3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita? immobiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu? accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Spesa massima:

• 30.000 euro, per singola unita? immobiliare.
4. Interventi antisismici per i quali, la detrazione gia? prevista dal Sismabonus,

e? elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, avente come oggetto qualsiasi immobile ad uso abitativo e immobili adibiti ad attivita? produttive che si trova in una delle zone sismiche 1, 2 e 3. Spesa massima:

  • 96.000 euro per unita? immobiliare;
  • 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unita? immobiliari di

    ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici

    condominiali.
    Viene precisato che queste spese si sommano a quelle di recupero edilizio avendo un limite unico pari a 96.000 euro.

    Interventi aggiuntivi o trainati

    Oltre agli interventi trainanti, rientrano nel Superbonus anche le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

1. interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu? alta.

Spesa massima:

  • 100.000 euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti; 60.000 euro per l’involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti);
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • 60.000 euro per l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • 30.000 euro per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da

    biomasse combustibili;

  • non e? previsto un limite massimo di detrazione per l’acquisto,

    installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unita? abitative;

  • 100.00 euro per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

2. Interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu?

alta.

Spesa massima:

• prevista per ciascun intervento (vedi sopra).

  1. Installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini

    antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti. Spesa massima:

    • prevista per tali interventi (vedi sopra interventi trainanti antisismici).

  2. Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti.

    Spesa massima:

• 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1 del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa e? ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

5. Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Spesa massima:

• 1.000 euro per ogni kWh di capacita? di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

6. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Spesa massima:

• 3.000 euro.

ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE: LA CESSIONE O LO SCONTO

I soggetti che sostengono le spese per gli interventi sopra elencati possono optare alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facolta? di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facolta? di successive cessioni.

L’opzione puo? essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (che non possono essere piu? di due per ciascun intervento complessivo). Il primo stato di avanzamento deve riferirsi almeno al 30% mentre il secondo almeno al 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24 e possono essere fruiti con la stessa ripartizione di quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, invece, non puo? essere fruita negli anni successivi, e non puo? essere richiesta a rimborso.

Per questi crediti d’imposta non viene applicato:

  1. a)  il limite generale di compensabilita? previsto per i crediti d’imposta e contributi pari a 700.000 euro;
  2. b)  il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  3. c)  il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

INTERVENTI PER I QUALI E? POSSIBILE OPTARE PER LA CESSIONE O LO SCONTO

L’opzione puo? essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio. In particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unita? immobiliari nonche? dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi e gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici;
  3. adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus. L’opzione puo? essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  5. installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al

    Superbonus;

  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli

    che rientrano nel Superbonus.

CERTIFICAZIONE NECESSARIA

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus e? necessario richiedere il visto di conformita? dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformita? e? rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, che devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Inoltre, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, e? necessario richiedere:

  1. a)  per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato e? conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruita? delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  2. b)  per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruita? delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione e? rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Unica eccezione viene fatta per i lavori di riduzione del rischio sismico dove sara? necessaria consegna dell’allegato B in fase di presentazione delle pratiche di inizio lavori.

Inoltre, sono detraibili tutte le spese sostenute per il rilascio del visto di conformita?, nonche? delle attestazioni e delle asseverazioni.

MODALITA? DI PAGAMENTO

Ai fini della detrazione del 110% le spese per l’esecuzione degli interventi devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale (c.d. bonifico “parlante”) dal quale risulti:

  1. a)  il numero e la data della fattura;
  2. b)  la causale del versamento dove andra? indicato “Bonifico relativo a lavori

    edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 119 DL 34/2020”;

  3. c)  il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  4. d)  il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del

    quale il bonifico e? effettuato.

Il bonifico “parlante” non e? necessario nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito.

Nel caso in cui sia utilizzato un bonifico diverso da quello “parlante” e non siano stati indicati tutti i dati richiesti, il diritto alla detrazione non e? pregiudicato a condizione pero? che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta? rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa che possono farvi fronte anche attraverso altre modalita? (es. assegno bancario o postale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il contribuente, ai fini del superbonus, deve conservare:

1. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati;

  1. la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale e? stato effettuato il pagamento;
  2. il consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori se effettuati dal detentore;
  3. copia della delibera assembleare e della tabella di ripartizione delle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali;
  4. copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica;
  5. copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello competente per gli interventi antisismici.