Ecobonus 110%, le modifiche approvate in Commissione Bilancio della Camera aggiungono nuovi soggetti: organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni di promozione sociale. Restano escluse le imprese. Ecco i beneficiari dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, nella fase finale della conversione.
8 LUGLIO 2020
Ecobonus 110%, con le modifiche al decreto Rilancio approvate dalla Commissione Bilancio della Camera si aggiungono nuovi soggetti beneficiari.
Le novità degli emendamenti devono ancora ottenere anche il via libera definitivo del Senato e dovrebbero essere confermate dall’ultimo passaggio in aula.
I tempi per la conversione in legge del decreto stringono: l’ultimo giorno utile è il 18 luglio 2020.
Entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione devono essere pubblicati il decreto attuativo del MEF e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con i nuovi emendamenti ai beneficiari della misura si aggiungono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale.
Tali soggetti devono essere iscritti nei registri di riferimento.
Restano invece escluse le aziende, ovvero gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Vediamo nel dettaglio l’elenco completo dei beneficiari dell’Ecobonus 110%.
Ecobonus 110%: i soggetti beneficiari e le novità introdotte dagli emendamenti al decreto Rilancio
L’ecobonus 110% è previsto per determinati interventi effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
Nonostante la partenza, tuttavia, le incognite sono ancora molte. Come anticipato, mancano all’appello il decreto attuativo del MEF e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Deve, inoltre, essere approvata definitivamente la legge di conversione del decreto Rilancio, che potrebbe apportare variazioni.
L’attuale versione approvata dalla Commissione Bilancio della Camera aggiunge, ai potenziali fruitori della misura, altre categorie di soggetti.
L’elenco completo dei beneficiari dell’ecobonus è contenuto nel comma 9 dell’articolo 119 della bozza di legge di conversione.
La norma resta fedele al disegno di legge numero 2500-A, presentato alla Camera dei Deputati lo scorso 19 maggio.
Possono beneficiare della misura i seguenti soggetti:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
A questi beneficiari, già previsti dal testo del decreto Rilancio, si aggiungono i soggetti previsti dalle lettere d-bis) ed e).
I soggetti in questione sono:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.;
Ecobonus 110%: i soggetti esclusi dalla misura del decreto Rilancio e dalla legge di conversione
Se dal testo che contiene gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati vengono aggiunti nuovi destinatari dell’ecobonus 110%, gli esclusi continuano ad essere gli stessi.
Già il testo del disegno di legge numero 2500-A, presentato alla Camera lo scorso 19 maggio, impediva alle aziende la fruizione del beneficio.
L’esclusione è contenuta nella lettera b) del comma 9 del decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020, ovvero il decreto Rilancio.
Tale lettera è rimasta invariata anche nell’ultima bozza che deve ottenere il via libera di Camera e Senato per l’approvazione definitiva:
“b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;”
Imprenditori e soggetti che esercitano attività di impresa, arti e professioni, non possono usufruire dell’ecobonus 110%.
Ovviamente l’esclusione rimane al netto di modifiche degli ultimi giorni prima della conversione del decreto Rilancio in legge.
Il comma 10 dello stesso articolo 119 specifica i requisiti degli immobili su cui possono essere effettuati gli interventi previsti per le persone fisiche.
Mentre inizialmente l’agevolazione era prevista sulle prime case, le modifiche degli emendamenti eliminano la limitazione.
Il testo del disegno di legge precedente all’approvazione della Commissione Bilancio della Camera prevede quanto segue:
“10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.”
Dopo gli emendamenti approvati il comma è così modificato:
“10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”