Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
NUOVE SCADENZE:
- 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
CONTRIBUENTI INTERESSATI:
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
ESCLUSIONI:
- contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.
VERSAMENTI OGGETTO DI PROROGA:
La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;
- il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti;
- il saldo IVA 2019;
- il diritto camerale 2020.
Lo studio resta a disposizione per ulteriori informazioni.